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Decisione della Mediatrice europea concernente le richieste di riesame

Visti

l’articolo 10 della decisione con cui il Mediatore europeo adotta le disposizioni di attuazione e il diritto di un denunciante di chiedere il riesame di una decisione presa in merito a una denuncia,

la Mediatrice europea ha deciso quanto segue:

Articolo 1

1.1. Un denunciante può chiedere il riesame di una decisione in cui si stabilisca che una denuncia esula dal mandato del Mediatore o è irricevibile, di una decisione secondo la quale non vi sono motivi per condurre un’indagine o di una decisione che determini l’archiviazione di un caso.

1.2. Un denunciante non può chiedere il riesame di una constatazione di cattiva amministrazione o di una raccomandazione formulata a seguito di tale constatazione.

Articolo 2

2.1. La richiesta di riesame è presentata entro due mesi dalla data della decisione del Mediatore cui si riferisce la richiesta.

2.2. La richiesta di riesame indica dettagliatamente i motivi per i quali la decisione non è corretta.

2.3. Qualora intenda presentare nuovi fatti relativi al presunto caso di cattiva amministrazione, il denunciante dimostra al Mediatore di non essere stato in condizione di presentare tali fatti nella denuncia o nel corso dell’indagine.

Articolo 3

3.1. La decisione relativa a una richiesta di riesame di una decisione nella quale si stabilisce che una denuncia esula dal mandato del Mediatore spetta al membro del personale che ha preso la decisione iniziale.

3.2. La decisione relativa a una richiesta di riesame di una decisione su una denuncia che rientra nel mandato del Mediatore spetta al Mediatore. Un membro del personale diverso da quello inizialmente responsabile della gestione della denuncia assiste il Mediatore nel trattamento della richiesta di riesame.

Articolo 4

4.1. La decisione relativa a una richiesta di riesame è presa entro quattro mesi dalla data della sua registrazione. Il Mediatore, o il membro del personale che agisce per suo conto, può prorogare tale periodo di due mesi in casi debitamente giustificati.

4.2. La decisione sulla richiesta di riesame è motivata e descrive l’eventuale azione da intraprendere.

4.3. La decisione presa su una richiesta di riesame è definitiva.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione e abroga la decisione precedente in materia.

 

Fatto a Strasburgo, il 14 settembre 2020

Emily O’Reilly